CONAI: IMPORTANTE NOVITÀ DAL 1º GENNAIO 2019 PER TUTTI I COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI
Con apposita circolare il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha segnalato le novità che dal 1° gennaio 2019 interessano tutti i commercianti di imballaggi vuoti, tra cui rientrano anche gli importatori.
I commercianti di imballaggi vuoti sono ora tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori ed importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita, ossia:
• si impegnano ad assolvere gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale CONAI nel momento del trasferimento al primo effettivo “utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci);
• applicano il contributo ambientale CONAI con le modalità di “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il contributo in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
Il valore del contributo è diversificato in base alla tipologia del materiale di imballo. Ad esempio il contributo ambientale per gli imballi in materiale carta è pari ad € 10,00 euro/tonnellata.
L’utilizzatore/riempitore degli imballaggi vuoti dovrà indicare in fattura al successivo cliente la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto”, che dal 1° gennaio 2019 potrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni.
Procedura agevolata per piccoli commercianti
Viene definito dal CONAI “piccolo commerciante” il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate per ciascun materiale.
I cosiddetti “piccoli commercianti”, potranno continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI (CAC) ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi, anziché addebitare il costo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI. Il “piccolo commerciante” dovrà indicare in fattura la sola dicitura “corrispettivo comprensivo del CAC già assolto”.
Per informazioni contattare
Ufficio Servizi Innovativi
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it
I commercianti di imballaggi vuoti sono ora tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori ed importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita, ossia:
• si impegnano ad assolvere gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale CONAI nel momento del trasferimento al primo effettivo “utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci);
• applicano il contributo ambientale CONAI con le modalità di “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il contributo in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
Il valore del contributo è diversificato in base alla tipologia del materiale di imballo. Ad esempio il contributo ambientale per gli imballi in materiale carta è pari ad € 10,00 euro/tonnellata.
L’utilizzatore/riempitore degli imballaggi vuoti dovrà indicare in fattura al successivo cliente la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto”, che dal 1° gennaio 2019 potrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni.
Procedura agevolata per piccoli commercianti
Viene definito dal CONAI “piccolo commerciante” il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate per ciascun materiale.
I cosiddetti “piccoli commercianti”, potranno continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI (CAC) ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi, anziché addebitare il costo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI. Il “piccolo commerciante” dovrà indicare in fattura la sola dicitura “corrispettivo comprensivo del CAC già assolto”.
Per informazioni contattare
Ufficio Servizi Innovativi
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it